Revista de Ciencias Jurídicas N° 160 (1-39) ENERO-ABRIL 2023
29
entità astratta, non poteva agire direttamente, di conseguenza doveva esercitare i suoi poteri
per delegazione. In questo modo si spazzano via gli istituti di democrazia diretta, si evita il
suffragio
universale

e

si

organizza

un

governo

rappresentativo.

La

volontà

è

manifestata
attraverso i suoi rappresentanti, non solo quelli elettivi, perché anche il re indirettamente è
considerato un rappresentante della “nazione”. La Costituzione di Cadice non indica il re
come rappresentante della “nazione”, infatti l’articolo 27 fa esclusivo riferimento a tutti i
deputati che rappresentano la nazione.
Da questo elemento si comprende come il fondamento legittimista del potere del re
(legittimazione trascendente) resista all’affermarsi del
principio della sovranità nazionale.
Coesistono, anche nel modello spagnolo, pertanto due titoli di investitura: uno autonomo e
trascendente (art. 173 disciplina la formula di giuramento del sovrano: “Per la grazia di Dio
e la Costituzione della monarchia spagnuola Re delle Spagne, giuro per Iddio e per i Santi
Evangeli
che

difenderò

e

conserverò

la

Religione

Cattolica

Apostolica

Romana

senza
permetterne alcun’altra nel Regno, che conserverò e farò osservare la costituzione politica,
e le leggi della monarchia spagnuola non avendo in vista che il suo bene e profitto….”) ed
uno derivativo e rappresentativo.
Il carattere monarchico del regime non fu mai messo in discussione, nonostante il
carattere
dispotico

e

debole

della

Corona,

l’art.

14

definiva

il

governo

della

nazione
spagnola
“quello

d’una

Monarchia

moderata,

ereditaria”.

Non

sembra

una

definizione
originale, questa definizione la troviamo nell’articolo 2 della Costituzione di Baiona,
46
e,
successivamente,
negli

articoli

1

e

2

della

Costituzione

murattiana

del

18

maggio

1815,
nell’articolo
14

del

Regno

delle

Due

Sicilie

del

1820

(articolo

identico

a

quello

della
Costituzione di Cadice del 1812) e nell’articolo 1 della Costituzione del Regno delle Due
Sicilie del 1848, che definisce la forma di governo come “temperata monarchia ereditaria
costituzionale sotto forme rappresentative”.
47
L’art. 168 “La persona del Re è sacra ed inviolabile” ricalca sostanzialmente l’art. 2,
Capitolo II, Sezione prima, della Costituzione francese del 3 settembre 1791 che recita: “La
persona del re è inviolabile e sacra, il suo titolo è Re dei francesi”, mentre il re spagnolo
46
L’articolo 2 della Costituzione de Bayona de 1808 recita: “La Corona de las Españas y de las Indias será
hereditaria en nuestra descendencia directa, natural y legítima, de varón en varón, por orden de primogenitura
y con exclusión perpetua de las hembras”.
47

Art.

1

della

Costituzione

del

Regno

delle

Due

Sicilie

del

1848.

In:

Le

Costituzioni

italiane.

Alberto
Aquarone, Mario D’Addio, Guglielmo Negri (Milano: Edizioni di Comunità,1958), 565.