ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
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assumeva
quello

di

Maestà

Cattolica.

Il

secondo

periodo

dell’art.

168

introduceva

il
principio,
comune

a

tante

altre

Costituzioni,

dell’irresponsabilità

del

re

(l’istituto,

come
abbiamo
visto,

proviene

dall’esperienza

costituzionale

inglese).

La

Costituzione

prevede
che gli atti del Re siano efficaci solo se controfirmati da un ministro (art. 225). I ministri o
segretari di Stato, rispondono davanti alla Camera.
La
forma

di

governo

parlamentare

non

è

prevista

nel

dettato

costituzionale,

si
sarebbe
potuta

instaurare

nella

prassi

costituzionale

con

l’assunto

che

ogni

atto

del

re
avrebbe
avuto

la

controfirma

di

un

ministro

(articolo

225

Cost.),

sul

quale

si

sarebbe
trasferita
la

responsabilità

dell'atto.

Tuttavia,

i

singoli

ministri

(non

c’è

il

consiglio

dei
ministri)
rispondevano

personalmente

di

fronte

al

parlamento,

ma

come

responsabilità
penale,
non

politica.

Quindi,

i

ministri

avevano

soltanto

una

responsabilità

penale

ed
assumevano
tale

responsabilità

controfirmando

tutti

gli

atti

del

re.

L’evoluzione

verso

il
regime
parlamentare
sarebbe
potuta
arrivare
affermando
la
responsabilità
politica
indirettamente:
il

parlamento

avrebbe

potuto

sospendere,

secondo

le

procedure

indicate
negli artt. 226, 227, 228 e 229, i segretari di Stato, e per questa via il regime di separazione
avrebbe potuto cedere al regime parlamentare. Come nel sistema inglese, si sarebbe potuto
utilizzare
la

responsabilità

penale

per

esercitare

ed

affermare

indirettamente

il

principio
della responsabilità politica. I sette segretari di Stato sembrano, nonostante l’istituto della
controfirma
ministeriale,

meri

esecutori

delle

decisioni

del

re.

I

ministri

portano

a
compimento gli ordini del re, in ossequio alle leggi votate dal parlamento. Il re è assistito
dal
Consiglio

di

Stato,

che

lo

consulterà

“in

tutti

gli

affari

gravi

di

governo,

e
nominatamente
per

dare

o

negare

la

sanzione

alle

leggi,

per

dichiarar

guerra,

e

per

far
trattati” (art. 236).
La
Costituzione
di
Cadice
è
rigida.
Le
Costituzioni
Ottocentesche
sono
generalmente flessibili e concesse dal sovrano assoluto (ottriate), mentre le Costituzioni del
Novecento sono rigide.
La Costituzione è stata

elaborata e votata dal parlamento (quindi
non è una carta octroyée), il re assunse il titolo di “Maestà Cattolica”. La Carta esprime una
forte componente pattizia. E’ un patto tra parti politiche, religiose, sociali. Gli articoli 371-
384
contengono

norme

che

dispongono,

per

modificare

la

Carta

Costituzionale,

un
procedimento
complesso

e

gravoso,

comunque

più

gravoso

di

quello

previsto

per

la
formazione della legge ordinaria. L’art. 375 prevede addirittura che prima di otto anni non