ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
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Molte
Costituzioni

dell’800,

non

prevedevano

un

particolare

procedimento

di
revisione,
consentendo

che

ciò

potesse

avvenire

attraverso

l’ordinaria

attività

legislativa.
Nell’Ottocento prevaleva la supremazia della Legge, questa era espressione delle categorie
sociali che partecipavano alla vita dello Stato. La Legge era fonte primaria del diritto e, in
genere,
la

sottomissione

alla

Costituzione

era

solo

apparente

o

formale.

La

Costituzione
diventa
“irrevocabile”

nella

parte

in

cui

attribuisce

la

sovranità

alla

Legge.

La

ragione
effettiva della flessibilità va ricercata nel carattere tendenzialmente “monoclasse” di molti
Stati
dell’Ottocento,

nei quali

l’egemonia

era

detenuta

prevalentemente

dalla

borghesia

e
dalla
componente

aristocratica,

anche

se

in

declino

(il

popolo

era

ancora

escluso).

Una
Costituzione
rigida,

cioè

non

modificabile

con

legge

ordinaria,

avrebbe

potuto

costituire
una
minaccia

per

l’esercizio

del

potere

da

parte

della

borghesia.

L’oligarchia

al

potere
(borghesi
e

aristocratici)

poteva

disporre

di

tutti gli

strumenti legislativi di

volta

in

volta
necessari per garantire l’ordine sociale se eventualmente messo in pericolo dall’elemento
popolare, escluso dalla partecipazione alla vita delle Istituzioni pubbliche.
3. CONCLUSIONI
Ferdinando VII rientrò in Spagna nel mese di marzo 1814. Arrivò a Valencia il 16
aprile
1814,

dove

era

atteso

da

un

rappresentante

del

Consiglio

di

Reggenza,

con

la
Costituzione di Cadice (il re avrebbe dovuto prestare giuramento ai sensi dell’art. 173 della
Costituzione)
e

da

un

deputato

assolutista

con

un

Manifesto

formato

da

69

deputati
(Manifesto dei persiani,
sottoscritto il 12 aprile 1814 da 69 deputati al

fine

di sollecitare
Ferdinando
VII

a

restaurare

l’Antico

Regime

ed

abrogare

la

Costituzione

di

Cadice

del
1812). Dopo varie sessioni segrete le Corti nella sessione del 3 febbraio 1814 approvano il
decreto.
49
A proposito del Manifesto dei persiani così scrive Diego Sevilla Andres:
49
Conformemente al decreto portato dall’assemblea generale straordinaria delle Corti il 1 febbraio 1811 il
quale sarà nuovamente spedito ai generali ed alle autorità provinciali, il Re non sarà riconosciuto libero, né
obbedito
come

tale,

che

allorquando

egli

avrà

nel

congresso

nazionale

prestato

il

giuramento

prescritto
dall’articolo 173 della costituzione. Tosto che i comandanti generali sulle frontiere avranno ricevuto la notizia
del
di

lui

prossimo

arrivo

spediranno

al

governo

un

corriere

straordinario,

affine

di

renderlo

avvisato
dell’arrivo
di

S.M.,

del

seguito

che

l’accompagna,

delle

truppe

straniere

o

nazionali,

che

lo

scortano,

e
dell'altre
circostanze

importanti

di

simile

natura;

il

governo

notificherà

senza

dilazione

questo

avviso

alle
Corti. La reggenza farà tutti i necessarj preparativi, e trasmetterà ai generali gli ordini necessarj acciò il Re
possa
al

suo

avvicinarsi

alle

frontiere

ricevere

una

copia

di

questo

decreto

con

una

lettera

della

reggenza
tendente ad informare S.M. dello stato della nazione, de’coraggiosi suoi sforzi, e della determinazione delle