ANGELO GRIMALDI: La Costituzione di Cadice
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il “titolare” eserciterà il potere politico. L’unica risposta possibile è tramite rappresentanti.
Una volta affermato il principio rappresentativo, individuare il titolare della sovranità nella
“nazione” in quanto persona giuridica unitaria (Costituzione del 3 settembre 1791, artt. 1 e
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costituzionale del 24 giugno 1793, art. 21 e Costituzione del 5 fruttidoro anno III, art. 2
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significa
fondamento del potere politico nel consenso dei soggetti governati. Nel caso spagnolo del
1812,
difficile
parlamento in quanto espressione della “nazione” (ma non di tutto il popolo).
Restando ancorati al significato “romantico” di “Nazione” (in realtà “nazione” è una
figura giuridica astratta) se il parlamento avesse rappresentato tutto il popolo spagnolo si
sarebbe potuto parlare di “piena condivisione della sovranità” pur nell’ambito di un sistema
costituzionale “dualistico” e non “monistico” (fusione “parlamento/governo”).
La grande trasformazione della rappresentanza
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è avvenuta durante la rivoluzione
francese. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) afferma, tra gli altri,
un
principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo
può
principio fu inserito nell’articolo 1 (Titolo III) della Costituzione del 3 settembre 1791: “La
sovranità
nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio”.
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Armando Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia moderna, cit., 122 e 154.
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lavoro, distruggendo tutte le residue corporazioni artigiane e professionali […] La legge “Le Cha pelier” del
1791, rimasta in vigore per molti decenni,
vietava le coalizioni operaie (i sindacati) con sanzioni detentive.
Per
affermarsi
borghese
liberato, in quanto proprietario, è realmente libero; l’operaio liberato (sciolto cioè da tutti i vincoli) diventa
ancora
Pubblico,
Foundations of Capitalism (New York: Macmillan, 1924), 130-143.